Covid-19, stretta alla movida: vietato l’alcol dopo le 22. L’ordinanza
Tempo di Lettura: 2 minuti
COVID-19, ORDINANZA IN MATERIA DI LOCALI PUBBLICI E SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI
CORONAVIRUS: ho firmato l’Ordinanza n.53 con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
A seguito delle problematiche registrate nello scorso fine settimana e degli incontri avuti in settimana con le Camere di Commercio, è stato disposto quanto segue:
a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22,00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;
b) dalle ore 22,00 alle ore 6,00, è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;
c) per i bar, ‘baretti’, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, resta consentita la facoltà di apertura a partire dalle ore 5,00 ed è disposto l’obbligo di chiusura entro le ore 01:00, con obbligo di somministrazione esclusivamente al banco o ai tavoli a partire dalle ore 22,00.
Come da precedente ordinanza, non vi sono limitazioni nell’orario di chiusura di ristoranti, pub e pizzerie.
L’ordinanza: