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Salerno, genitori “Sì Dad” sul ritorno in classe: “ripresa illegittima senza valutazione varianti”

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Tempo di Lettura: 12 minuti

SALERNO. “Illegittima la ripresa in presenza senza la valutazione del rischio delle varianti virali.

Antonio Ilardi e Mary Buono, amministratori del Gruppo Facebook “Genitori Salerno Sì DAD” composto ad oltre 4.750 aderenti, hanno inviato alla Regione Campania, al Prefetto di Salerno, al Sindaco di Salerno e alla Direzione Regionale della Campania del Ministero dell’Istruzione una urgente comunicazione nella quale richiedono il rispetto del recente DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.

La predetta disposizione consente, infatti, ai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e ai Sindaci di derogare la ripresa delle attività scolastiche in presenza “in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”.

In Italia al 18 marzo scorso, secondo l’Indagine rapida condotta dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, pubblicata in data 30 Marzo 2021, la condizione di estremamente elevata diffusione di varianti virali risulta già certificata, dal momento che la cosiddetta ‘variante inglese’ del virus Sars-CoV-2 ha incrementato la sua presenza, registrando una prevalenza pari al 86,7%, con valori oscillanti tra le singole regioni tra il 63,3% e il 100%.

Di conseguenza, Antonio Ilardi e Mary Buono, nella loro qualità, hanno richiesto di attivare, preventivamente alla ripresa delle attività scolastiche in presenza, urgenti ed indifferibili misure di analisi e monitoraggio finalizzate ad accertare la sussistenza o meno nella popolazione scolastica campana delle medesime condizioni di rischio di diffusione delle varianti virali già certificate con riferimento all’intero territorio nazionale, sottolineando l’obbligo che l’anzidetta analisi, in ottemperanza al D.Lgs 81/2008, debba essere propedeutica e non successiva al rientro in aula.

In assenza di tale attività, la ripresa delle attività scolastiche in presenza è difforme dal combinato disposto del D.L. 44/2021 e del D.Lgs 81/2008 e determina la possibile insorgenza di contenziosi in sede amministrativa, civile e penale.

Di seguito il testo integrale della nota

Gli scriventi Ing. Antonio Ilardi, nato a Salerno il 24.01.1969, e Avv. Mary Buono, nata a Salerno il 10.10.1971, in qualità di Amministratori del Gruppo FB “Genitori Salerno Sì DAD”, e, pertanto, a nome di oltre 4.750 membri preoccupati per l’attuale pandemia in corso, al fine di contribuire ad una migliore gestione nazionale dell’epidemia in ambito sociale, sanitario ed economico, si fanno portavoce delle considerazioni condivise sulla piattaforma tecnologica in ordine agli adempimenti nascenti dal D.L. 44/2021.

PREMESSO

1. che le Raccomandazioni Tecniche fornite dal CTS per la ripresa delle attività scolastiche in presenza, recepite dal “Protocollo di Intesa per garantire l’Avvio dell’Anno Scolastico 2020/2021 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19” sottoscritto tra Ministero dell’Istruzione e organizzazioni sociali, riportato al Registro Decreti al n. 87 del 06.08.2020, indicano in 1 m la distanza tra le rime buccali da garantire nelle aule scolastiche per conseguire condizioni di intrasmissibilità del contagio;

2. che l’Istituto Nazionale Britannico BMJ Nutrition Prevention and Health, nell’apposito Rapporto pubblicato in data 25 Agosto 2020 sul sito istituzionale, attestava l’inadeguatezza delle misure di distanziamento adottate nelle scuole italiane sancendo che “le regole che stabiliscono una singola distanza fisica specifica (1 o 2 metri) tra gli individui per ridurre la trasmissione di SARS-CoV-2, si basano su una nozione obsoleta e dicotomica della dimensione delle goccioline respiratorie”;

3. che il predetto Istituto, altresì, “invece di regole di distanza fisica singole e fisse” proponeva “raccomandazioni graduali che riflettono meglio i molteplici fattori che si combinano per determinare il rischio”, valutando, altresì, “ad alto pericolo di contagio” per la trasmissione del Virus Covid-19 tutti gli ambienti chiusi, in qualsiasi condizione di affollamento, privi di ventilazione e con permanenza prolungata, tratteggiando, evidentemente, proprio le condizioni delle aule scolastiche italiane;

4. che l’Istituto Superiore di Sanità, nello studio di prevalenza della variante Covid VOC 202012/01 (Regno Unito) in Italia, relativo alla indagine svolta lo scorso 4-5 febbraio, pubblicato in data 15 Febbraio u.s., ha attestato che “la variante VOC 202012/01 è stata identificata nell’88% delle Regioni/PPAA partecipanti” e che “la prevalenza nazionale di VOC 202012/01 il 4-5 febbraio 2021 è pari a 17,8%”;

5. che l’Istituto Superiore di Sanità, nel già citato studio di prevalenza della variante VOC 202012/01 (Regno Unito) in Italia, relativo alla indagine svolta lo scorso 4-5 febbraio, pubblicato in data 15 Febbraio u.s., ha raccomandato “di intervenire al fine di contenere e rallentare la diffusione della variante VOC 202012/0, rafforzando/innalzando le misure in tutto il Paese e modulandole ulteriormente laddove più elevata è la circolazione, inibendo in ogni caso ulteriori rilasci delle attuali misure in atto”;

6. che il CNR, per il tramite del dr. Corrado Spinella, direttore del Dipartimento di Scienze fisiche e tecnologia della materia del predetto Istituto, ha avvertito che le varianti del virus Sars-Cov-2: “sono caratterizzate da un aumento della distanza di trasmissibilità del 40%” e che, quindi, l’algoritmo calcolato dall’Istituto per la simulazione della trasmissibilità del Virus impone l’obbligo di incrementare il distanziamento da 1 m, non più sufficiente a garantire condizioni di sicurezza, a 1,4 m;

7. che le mascherine chirurgiche, fornite dalla struttura del Commissario di Governo all’Emergenza Epidemiologica, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del DPCM, e le mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, consentite dalla nota MI del 09.11.2020 Registro Ufficiale 1994 non rappresentano adeguato presidio a garanzia della intrasmissibilità del contagio e non possono, pertanto, ritenersi sostitutive degli obblighi di distanziamento;

8. che il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 4/2021 del 13 Marzo 2021 attesta “che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria”;

9. che i dati epidemiologici dell’Istituto Superiore di Sanità segnalano il sostanziale raddoppio dei casi di contagio da Covid-19, verificatisi nelle fasce di età scolare in corrispondenza con la ripresa delle attività scolastiche in presenza, come rilevabile dalla tabella di seguito riportata (cfr precedenti comunicazioni del Gruppo) e dal più ampio Studio a cura del Comitato Nazionale Idea Scuola ed a firma dei ricercatori Cristiano Corsini, Professore di Pedagogia Sperimentale Università Roma Tre; Roberto De Vogli, Ricercatore onorario presso Dipartimento Epidemiologia e Salute Pubblica, University College London; Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione UNIPD; Alessandro Ferretti, Ricercatore dip. Fisica Università degli Studi di Torino; Davide Tosi, Professore tenure track di Big Data Università degli Studi dell’Insubria;

10. che le indagini acriticamente riportate nei giorni scorsi dai maggiori organi di stampa nazionali a supporto di tesi contrapposte, confutate dall’evidenza dei numeri testé evidenziati, sono state redatte con la collaborazione di tecnici sostenitori della teoria della libera circolazione del virus e dell’inopportunità delle misure di contenimento alla diffusione dello stesso (cfr https://www.wumingfoundation.com/giap/2020/05/ombra-covid19/);

11. che il DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021, all’art. 2 comma 1 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado” dispone: “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.

La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio”;

12. che in Italia al 18 marzo scorso, secondo quanto attestato dall’Indagine rapida condotta dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, pubblicata in data 30 Marzo 2021, la cosiddetta ‘variante inglese’ del virus Sars-CoV-2 ha incrementato la sua diffusione registrando una prevalenza pari al 86,7%, con valori oscillanti tra le singole regioni tra il 63,3% e il 100%;

13. che, come attestato dall’Indagine citata al precedente capoverso, risulta in corso di diffusione anche la cosiddetta variante brasiliana’ con una prevalenza del 4,0%, con valori oscillanti tra lo 0% e il 32,0%, mentre le altre monitorate hanno una prevalenza inferiore allo 0,5%;

14. che il già citato D.L. 44/2021 nulla dispone in merito all’aggiornamento dei Protocolli Sanitari adottati nelle Scuole Italiane, sancendo evidentemente che alla presenza “di rischio estremamente elevato di diffusione” delle varianti virali nella popolazione scolastica debba necessariamente fare seguito la sospensione delle attività scolastiche in presenza e l’attivazione della didattica a distanza;

15. che la estremamente elevata diffusione generale delle varianti virali in tutto il Paese è già certificata dalla già citata Indagine rapida condotta dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, mentre va verificato “il rischio estremamente elevato di diffusione nella popolazione scolastica”, al fine di non generare pericoli per la pubblica e privata incolumità;

16. che ai sensi dell’art. 2, lettera s, D.Lgs 81/08 il rischio è la “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”;

17. che il “rischio” costituisce, pertanto, un concetto probabilistico, rappresentando la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone, e va, di conseguenza valutato preventivamente, in ottemperanza al già citato D.Lgs. 81/2008, e poi aggiornato in costanza di effettuazione di ogni attività umana;

18. che appare, pertanto, obbligatorio, urgente ed indifferibile adottare misure preventive di analisi e monitoraggio finalizzate ad accertare la sussistenza o meno nella popolazione scolastica campana delle condizioni di rischio sanitario indicate dal comma 1 dell’art. 1 del D.L. 44/2021, già certificate con riferimento all’intero territorio nazionale;

CONSIDERATO
• che, allo stato, SONO inadeguati tutti gli attuali Protocolli Sanitari fin qui adottati nel Paese;
• che, quindi, SUSSISTE un grave ed incombente pericolo di contagio in tutti gli Istituti Scolastici Italiani di ogni ordine e grado;
• che PERSISTE lo stato di emergenza sanitaria dichiarato dal Presidente del Consiglio dei Ministri fino al 30.04.2021;
• che RISULTANO confermate gravi condizioni di rischio epidemico in numerose regioni italiane, come attestato dalle Ordinanze del Ministro della Salute del 2 Aprile 2021;

RICHIEDONO AD HORAS
1. di effettuare, preventivamente alla ripresa delle attività scolastiche in presenza, l’analisi sul rischio della diffusione delle varianti virali nella popolazione scolastica campana, sia attraverso i dati ordinariamente e quotidianamente rilevati dalle ASL che tramite una attività di rilevazione epidemiologica propedeutica all’ammissione in classe;

2. di subordinare la ripresa delle attività scolastiche in presenza per le Scuole di ogni ordine e grado all’effettuazione delle attività di cui al precedente punto 1;

3. di prorogare conseguentemente la fruizione della didattica a distanza fino alla completa effettuazione dell’analisi di cui al precedente punto 1;

4. di adottare con ogni urgenza le misure contemplate ai precedenti capoversi, anche al fine di evitare la perdita di vite umane.

In assenza di tali attività, la ripresa delle attività scolastiche in presenza è difforme dal combinato disposto del D.L. 44/2021 e del D.Lgs 81/2008 e determina la possibile insorgenza di contenziosi in sede amministrativa, civile e penale. Fiduciosi di ascolto ed adesione, porgono deferenti ossequi.

Ing. Antonio Ilardi – Avv. Mary Buono”.

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