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Prime di campionato per la Salernitana: arriva l’ordinanza di divieto vendita di alcol e bibite in vetro all’Arechi

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Tempo di Lettura: 3 minuti

SALERNO. Nella giornata di oggi il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha emesso un’ordinanza avente ad oggetto il divieto di vendita di alcolici, superalcolici o altre bevande in bottiglie di vetro durante tutte le partite del prossimo campionato di massima serie. Il divieto vige sia per gli esercizi commerciali sia per i distributori automatici ed in forma ambulante al fine di tutelare la sicurezza urbana, “in via Allende, via dei Carrari, viale Schiavone, via San Leonardo, viale Bandiera, viale De Marco, viale Giacumbi, piazzale Settembrino, via Allende fino alla rotatoria P.co Arbostella incrocio via Parmenide, via San Leonardo e via Mauri, nei giorni di domenica 14 agosto, domenica 28 agosto e lunedì 5 settembre 2022 (dunque in concomitanza di Salernitana-Roma, Salernitana-Samp e Salernitana-Empoli, le prime tre gare casalinghe, ndr), a partire dalle ore 14 fino alle ore 5 del giorno successivo”.

Continua il testo dell’ordinanza:
“2. E’ vietato la consumazione su pertinenze esterne, su suolo pubblico o privato di uso pubblico o comunque confluente su suolo pubblico, di bevande alcoliche e superalcoliche ed analcoliche, in bottiglie, bicchieri o comunque contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio, nonchè abbandonare in modo incontrollato i rifiuti, nelle seguenti strade: via Allende, nell’area ricompresa tra la rotatoria del Novotel fino alla rotatoria con incrocio via Wenner, tutta via Wenner fino alla rotatoria con via dei Carrari, via dei Carrari, Viale Schiavone, via San Leonardo tratto uscita tangenziale fino Ospedale S. Leonardo, Viale Bandiera, viale De Marco, viale Giacumbi, Piazzale Settembrino, via Allende fino alla Rotatoria P.co Arbostella incrocio via Parmenide, via S. Leonardo e via Mauri, nei giorni di domenica 14 Agosto, domenica 28 Agosto e lunedì 05 Settembre 2022, a partire dalle ore 14:00 e fino alle ore 05:00 del mattino successivo

3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi e regolamenti, e visto l’articolo 16 della legge n. 689 del 1981 così come modificato dall’art. 6 bis della legge n. 125 del 2008 di conversione del D.L. n. 92 del 2008; visto l’articolo 7 bis del D.Lgs 267 del 2000 nonché la summenzionata deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 19.7.2021, avente ad oggetto l’aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione alle ordinanze sindacali e regolamenti comunali, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 500,00 (euro cinquecento/00), ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza n. 0137661/2021 del 23.7.2021, in quanto comportamento che pregiudica il decoro dei luoghi pubblici nonché la pubblica e privata incolumità. Il trasgressore ha facoltà di estinguere l’illecito mediante il pagamento di detta somma;

4. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689 del 1981″.

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