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Pensione negata a un commercialista di Battipaglia, il Tribunale di Salerno gli dà ragione: “La Cassa non può bloccare il diritto alla previdenza”


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Tempo di Lettura: 4 minuti

BATTIPAGLIA – Una sentenza destinata a fare giurisprudenza nel settore delle Casse previdenziali dei liberi professionisti arriva dal Tribunale di Salerno e vede protagonista un noto dottore commercialista di Battipaglia.

Il Giudice del Lavoro, Anna Maria D’Antonio, ha accolto il ricorso presentato dal professionista contro la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC), stabilendo un principio destinato ad avere importanti ripercussioni: la Cassa non può negare o sospendere a tempo indeterminato la pensione di vecchiaia a un iscritto che abbia già maturato i requisiti previsti dalla legge, anche in presenza di pendenze contributive.

La vicenda

Il commercialista, iscritto all’Albo professionale e alla Cassa dal 1984, aveva presentato domanda di pensione al raggiungimento dell’età prevista. L’ente previdenziale, tuttavia, aveva archiviato la richiesta contestando una situazione di irregolarità contributiva relativa agli anni compresi tra il 2009 e il 2025.

Secondo la Cassa, il professionista avrebbe dovuto estinguere integralmente il debito – comprensivo di contributi non versati, sanzioni e interessi – prima di poter ottenere qualsiasi trattamento pensionistico.

Una decisione che, di fatto, aveva lasciato il professionista privo di qualsiasi tutela previdenziale.

Il principio stabilito dal Tribunale

Con la sentenza, il Tribunale di Salerno ha ribaltato l’impostazione dell’ente previdenziale, chiarendo che l’autonomia regolamentare delle Casse privatizzate non può comprimere un diritto fondamentale garantito dall’articolo 38 della Costituzione, quello alla previdenza.

Il giudice ha evidenziato come il regolamento della CNPADC preveda il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria al raggiungimento dei 70 anni di età e con almeno 25 anni di contribuzione utile.

Nel caso specifico, la stessa Cassa aveva riconosciuto al professionista il possesso delle 25 annualità necessarie per maturare il diritto alla pensione. Le irregolarità contributive riguardavano infatti periodi ulteriori rispetto al requisito minimo richiesto.

Per questo motivo, secondo il Tribunale, il debito maturato non può tradursi nella perdita del diritto già acquisito alla pensione.

La Cassa potrà recuperare il credito

La sentenza precisa comunque che le somme non versate non vengono cancellate. Gli anni privi di contribuzione non saranno utili ai fini dell’aumento dell’assegno pensionistico e la Cassa mantiene il diritto di recuperare il proprio credito attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento, compreso il ricorso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per contemperare le esigenze dell’ente con quelle del pensionato, il Tribunale ha disposto la compensazione giudiziale.

La CNPADC dovrà quindi liquidare la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° maggio 2022, mese successivo al compimento dei 70 anni del professionista. Gli arretrati maturati fino a oggi saranno però trattenuti dalla Cassa e utilizzati per compensare il debito contributivo ancora esistente.

Qualora gli arretrati non fossero sufficienti a coprire l’intero importo dovuto, l’ente potrà continuare a effettuare trattenute anche sulle rate mensili della pensione, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Una decisione destinata a fare giurisprudenza

La pronuncia del Tribunale di Salerno assume particolare rilievo perché riafferma un principio di equilibrio tra il diritto alla previdenza e le esigenze di recupero dei contributi da parte degli enti previdenziali.

Il messaggio della sentenza è chiaro: le irregolarità contributive possono incidere sull’importo della pensione e consentire alla Cassa di recuperare quanto dovuto, ma non possono determinare un blocco indefinito del diritto alla pensione quando i requisiti minimi previsti dalla legge risultano già maturati.

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